Cronaca
Il Giudice di Pace
Giustizia in crisi – Prima puntata
di Fabrizio Cattaneo
Alcune settimane fa, su Rai 3 una trasmissione televisiva denunciava la gravissima crisi organizzativa della “Giustizia “ a Napoli. Molti napoletani si sono sorpresi, altri hanno scoperto un mondo assurdo di disorganizzazione ed abbandono.

Gli avvocati hanno rilevato che quel che si è visto in TV era solo la punta di un iceberg mentre la realtà è sicuramente peggiore ed al di là di ogni umana immaginazione. Senza entrare nei dettagli più tecnici, basta pensare che fra la decisione di una causa e la pubblicazione della sentenza di un Giudice di Pace passano diversi mesi, a volte un anno, ma come se non bastasse, fra la pubblicazione della sentenza e la possibilità di avere una copia della stessa, passano minimo altri sei mesi. In pratica questo vuol dire che fra quando, dopo un iter più o meno lungo, la causa è stata finalmente decisa, e quando il cittadino potrà leggere la tanto agognata sentenza, passano circa due anni (per fare una fotocopia!!!) Spesso poi ottenuta la sentenza di condanna dovrà iniziare un vero calvario per ottenere la esecuzione della sentenza, sia essa di condanna ad un pagamento che ad un “facere”.

Questa assoluta disorganizzazione in realtà non è addebitabile alla mancanza di volontà degli addetti ai lavori, Giudici di Pace, cancellieri ed impiegati vari , pur animati da grande buona volontà, si scontrano quotidianamente con una grandissima mole di lavoro, inutili ed antiquati adempimenti, uffici vecchi polverosi e pericolosi, sistema informatico ed attrezzature fax e fotocopiatrici obsolete o quasi inesistenti. Su questa realtà ormai in stato comatoso, anzi in avanzato stato di decomposizione, si è abbattuta una malaugurata e pessima riforma del processo relativo alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento in caso di morte o lesioni derivanti dalla circolazione stradale.

Fino ad ieri la causa relativa ad un sinistro automobilistico con lesioni ed un danno di valore fino a € 15.493.71 innanzi al Giudice di Pace, veniva proposta con atto di citazione notificato dal sinistrato al responsabile del sinistro ed alla sua assicurazione. La causa veniva poi iscritta a ruolo fino a tre giorni prima dell’udienza, fissata mediamente a distanza di 30/60 giorni dalla notifica. In circa il 50% dei casi la compagnia assicuratrice provvedeva a contattare l’avvocato dell’attore ed a chiudere il sinistro con il pagamento del risarcimento.

Pertanto solo una parte delle cause veniva iscritta a ruolo cioè portata innanzi al Giudice di Pace. La sciagurata riforma invece obbliga l’avvocato ad iniziare tali cause con ricorso ovvero con una domanda completa in ogni sua articolazione anche istruttoria ( prove consulenze etc.etc.) da depositare innanzi al Giudice di Pace.

A questo punto la frittata è fatta, gli uffici già al collasso dovranno procedere all’apertura del fascicolo, la causa dovrà essere esaminata dal Giudice di Pace dirigente il quale la assegnerà al Giudice di Pace incaricato, il quale dovrà fissare l’udienza di comparizione, l’avvocato poi dovrà richiedere le copie del ricorso e decreto, la cancelleria dovrà predisporre tali copie, l’avvocato dovrà ritirarle e passarle all’ufficiale Giudiziario per la notifica. Finalmente il responsabile del sinistro o la sua assicurazione verranno a conoscenza della domanda e potrà iniziare la trattativa per la definizione del risarcimento.

Non vi sarà più la possibilità di definire la lite prima che il giudizio sia iscritto a ruolo ed è facile immaginare che il lavoro del Giudice di Pace raddoppierà. Raddoppieranno i costi della causa, i costi sostenuti dalle assicurazioni e così le tariffe assicurative. E’ ovvio infatti che, mentre la liquidazione delle competenze ad un avvocato che aveva proposto un atto di citazione aveva un valore, oggi la liquidazione di un ricorso depositato ed iscritto a ruolo ha almeno il triplo del costo. Questa riforma produce poi un inutile allungamento dei tempi morti. Nonostante le buone intenzioni, la situazione di collasso degli uffici non consentirà di fissare le udienze di comparizione, la richiesta delle copie e tutti gli adempimenti necessari nel rispetto dei termini fissati dalla legge. Infine una piccola valutazione di ordine prettamente giuridico: nel giudizio proposto con citazione la parte poteva esibire e depositare nuove prove e nel caso di specie, altri certificati medici attestanti la malattia, il grado di invalidità o eventuali ulteriori aggravamenti.

Nel caso di lesioni quindi la parte lesa dava inizio al giudizio anche prima della completa guarigione, confidando quindi nella guarigione in corso di causa e nella possibilità di attestare successivamente la definitiva percentuale di danno, detto in parole povere, visti i tempi biblici della giustizia, si “anticipava un po’”. Ora invece il danneggiato che abbia subito lesioni, dovrà aspettare la definitiva “guarigione “ ovvero il definitivo accertamento dei postumi invalidanti prima di iniziare la causa, con il ricorso, essendogli preclusa la possibilità da tale rito di esibire ulteriori documenti in corso di causa.

Il neoeletto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presieduto dall’ Avv. Prof. Francesco Tortorano ,con gran piglio, ha deciso di affrontare questi gravi problemi sotto il duplice profilo dell’esame dell’organizzazione degli uffici del Giudice di Pace e dell’informazione e studio di tale sciagurata riforma. E così il 28 Aprile una assemblea degli avvocati presso gli Uffici del Giudice di Pace alla ex Caserma Garibaldi affronterà il tema della organizzazione degli uffici ed eventuali soluzioni o rimedi, nel contempo, con il consueto impegno di tutto il Consiglio e con il lavoro costante di coordinazione del segretario del Consiglio avv. Francesco Caia., si sono tenuti e si terranno nei prossimi giorni convegni e incontri sulla riforma del processo per infortuni da circolazione stradale. All’ultimo convegno,tenutosi la settimana scorsa presso la Mostra d’Oltremare, hanno partecipato oltre duemila avvocati. Questo la dice lunga sul disagio provocato da tale riforma.

(*)Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 Euro)*, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 30 milioni di lire (15.493,71 Euro)**.
Per cause civili di valore fino a 2 milioni di lire (1.032,91 Euro) ***, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità.)
(Giustizia.it - Cosa fa il Giudice di Pace nella materia civile )
25/4/2006
  
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