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Cronaca
Il testamento olografo
di Alessandra Giordano
L’argomento della conversazione verteva sui testamenti storici, quali strumenti di ricerca di aspetti umani e sociali inediti, ma in realtà il conversatore, Salvatore De Matteis, Sovrintendente all’Archivio Notarile di Napoli, giornalista e scrittore, ha reso più piacevole la sua relazione citando alcuni scritti olografi, compresi nel suo libro da poco pubblicato e intitolato Così deciso così sia, ultime volontà di uomini illustri, che raccoglie i testamenti più “strani” e particolari, disposizioni testamentarie di personaggi noti e meno noti, da Cavour agli Agnelli.

Parlare di testamenti può risultare… indigesto – ha detto il presidente Costabile Guida nel presentare il conversatore della serata – ma conoscendo il dottor De Matteis, posso assicurare che l’argomento non può annoiare poiché si basa su una ricerca storica, si, ma soprattutto umana e di costume e lo scopo, dunque, è nobile”.

“Si dice che fare testamento porti sfortuna? - ha esordito il Sovrintendente - Ma sognare la morte porta bene e se si fa un testamento olografo, scritto cioè di propria mano e, cosa imprescindibile, sottoscritto, ci si può sfogare, liberare di chi ci ha trattato male e prendersi così una piccola soddisfazione post-mortem!”. De Matteis ha poi raccontato aneddoti divertenti e anche piccanti che tradiscono uno spaccato di vita familiare e sociale.

“Il testamento olografo, il termine “olografo” deriva dal greco “olos” = tutto e “grafo” = scritto - ha chiarito il conversatore - è la forma più semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà, non richiede la presenza né del Notaio né di testimoni”. Il testatore che naturalmente deve saper leggere e scrivere, non è obbligato a comunicare a nessuno di avere fatto un testamento olografo, il quale può essere conservato a cura del testatore stesso oppure consegnato in deposito fiduciario a persona di fiducia o ad un Notaio. Una possibile alternativa al deposito del testamento presso il Notaio, è la redazione del testamento olografo in più copie, tutte aventi lo stesso contenuto, datate e sottoscritte di pugno dal testatore; non sono, infatti, valide le fotocopie. Tali copie potranno essere consegnate a persone di fiducia del testatore e devono contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari formule. La legge impone che il testamento debba però rispettare un rigore formale, a tutela del testatore poiché produrrà i suoi effetti solo dopo la sua morte.

“Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore – ha specificato il sovrintendente - non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole; può essere scritto anche su marmo o pietra, ma non può però essere scolpito, perché perderebbe le caratteristiche della calligrafia del testatore. Un altro indubbio vantaggio è costituito dal fatto che le modifiche, le integrazioni (i cosiddetti codicilli), e i cambiamenti che il testatore apporta in un momento successivo, risultano più facili e comodi. D’altra parte però il testamento olografo presenta gli inconvenienti di poter essere facilmente sottratto, distrutto, smarrito e falsificato. Per questa ragione può essere opportuno redigere più copie dello stesso testamento, naturalmente tutte olografe, da consegnare a più persone, tra cui un Notaio.
 

21/3/2010
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